Si tiene a ricordare che le informazioni sotto riportate sono state prese direttamente dal sito del “Ministero dello sviluppo economico” più precisamente dalla pagina https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/iper-e-super-ammortamento. 4DOITaly non è diretta responsabile delle norme in vigore e/o di ciò che viene riportato direttamente dal Ministero dello
sviluppo economico tramite il loro sito, viene riportato il testo sottostante come aiuto alla comprensione della norma. Per maggiori informazioni inerenti all’argomento si è tenuti a contattare direttamente l’ente apposito e non tenere come riferimento la 4DOITaly.
Avviso
È online la circolare n. 48160 dell’1 marzo 2019 che fornisce chiarimenti in materia di applicazione della disciplina dell’iper ammortamento al settore sanitario.
A cosa serve
- Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, in beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.
Quali vantaggi
- Iper-ammortamento: supervalutazione del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing
- Superammortamento: supervalutazione del 130% degli investimenti in beni strumentali nuovi acquistati o in leasing. Per chi beneficia dell’iperammortamento possibilità di fruire anche di una supervalutazione del 140% per gli investimenti in beni strumentali immateriali (software e sistemi IT).
A chi si rivolge
- Tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, comprese le imprese individuali assoggettate all’IRI, con sede fiscale in Italia, incluse le stabili organizzazioni di imprese residenti all’estero, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.
Normativa
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 30 dicembre 2015, Supplemento Ordinario n. 70 (commi 91-94)
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.297 del 21 dicembre 2016, Supplemento Ordinario n. 57 (commi 8-11)
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2017, Supplemento Ordinario n. 62 (commi 29-36)
Documenti di prassi
- Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8 del 10 aprile 2019 – Paragrafo 2.3
- Circolare 1 marzo 2019 n. 48160 – Applicazione dell’iper ammortamento al settore sanitario
- Circolare Agenzia delle Entrate – MiSE n. 4/E del 30 marzo 2017: primi chiarimenti su super e iper ammortamento
- Circolare direttoriale 15 dicembre 2017, n. 547750: chiarimenti e istruzioni per l’adempimento documentale relativo alla perizia
- Circolare direttoriale 23 maggio 2018, n. 177355: ulteriori chiarimenti concernenti l’individuazione dei beni agevolabili e il requisito dell’interconnessione
- Circolare direttoriale 1 agosto 2018, n. 295485: Ulteriori chiarimenti concernenti il requisito dell’interconnessione per taluni beni del primo gruppo dell’allegato A
- Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 132 del 24 ottobre 2017: Super e iper ammortamento in caso di beni acquisiti in leasing – Ulteriori chiarimenti sull’effettuazione degli investimenti entro il 30 giugno e il 30 settembre 2018
- Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 152/E del 15 dicembre 2017: Ulteriori chiarimenti sulla determinazione dei costi rilevanti e sui termini per l’acquisizione da parte dell’impresa della perizia giurata
- Risoluzione n. 27 del 9 aprile 2018: Iper ammortamento – Ulteriori chiarimenti sui termini per l’acquisizione della perizia giurata da parte dell’impresa
- Risoluzione n. 62 del 9 agosto 2018: Ulteriori chiarimenti relativi agli investimenti in magazzini autoportanti
- Sezione dedicata alle domande & risposte su iper e super ammortamento.
Interpelli e pareri
I soggetti interessati possono presentare, ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, un’istanza di interpello all’Agenzia delle entrate per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente all’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse.
Nei casi in cui i dubbi in merito all’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione riguardino esclusivamente la riconducibilità dei beni per i quali si intende fruire del beneficio tra quelli elencati negli allegati A e B annessi alla legge n. 232 del 2016, il contribuente può acquisire autonomamente il parere tecnico del Ministero dello Sviluppo economico. La richiesta di parere va inviata all’indirizzo dgpicpmi.dg@pec.mise.gov.it della Direzione Generale per la politica industriale, la competitività e le PMI.
La facoltà di presentazione delle istanze di parere tecnico presuppone l’esistenza di un’obiettiva incertezza sulla qualificazione delle fattispecie, con la conseguenza che quelle ricorrenti, se non caratterizzate da elementi di peculiarità o, comunque, di complessità, non possono costituire oggetto dell’istanza.
La mancanza di un’obiettiva incertezza, in assenza di un dubbio che legittimi la presentazione di un’istanza di parere tecnico, si traduce in un vizio dell’istanza tale da determinarne l’inammissibilità. Si ricorda, infatti, che l’istanza di parere tecnico non può essere considerata uno strumento di accertamento preventivo, né è uno strumento sostitutivo della dichiarazione resa dal legale rappresentante ovvero della perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato prevista al comma 11 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
In merito alla presentazione delle istanze, si fa presente che queste devono contenere i seguenti elementi:
- dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, comprensivi del codice fiscale
- circostanziata e specifica descrizione della fattispecie, da valutarsi alla luce della possibilità di rendere una risposta al quesito prospettato
- specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione
- esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta
- indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione e deve essere comunicata la risposta.
Ultimo aggiornamento: 12 aprile 2019